CONDIZIONI GENERALI DI ASCENSORI AS SA PER L’ACQUISTO DI SERVIZI
Versione 1.0
Ultimo aggiornamento nell'agosto 2025
1. Informazioni generali
1.1
Le presenti CONDIZIONI GENERALI si applicano a un ordine di SERVIZI e PRODOTTI DI LAVORO da parte dell’ACQUIRENTE al FORNITORE («CONDIZIONI GENERALI»)
1.2
Nelle presenti CONDIZIONI GENERALI i termini seguenti a CARATTERI MAIUSCOLI hanno il seguente significato:
ACQUIRENTE
indica Ascensori AS SA, Küssnacht (SZ), Svizzera, o qualsiasi altra società del GRUPPO SCHINDLER che emette un ORDINE o per conto della quale viene emesso un ORDINE.
INFORMAZIONI RISERVATE
Indica tutte le informazioni e i dati di natura riservata, comprese le informazioni proprietarie, di sviluppo, tecniche, di marketing, di vendita, operative, di performance, di costo, commerciali e procedurali, le informazioni che riguardano lo sviluppo o il know-how, le tecniche di programmazione informatica e qualsiasi supporto dati che contenga o divulghi tali informazioni o tecniche.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Indica brevetti, diritti di design, diritti d’autore, marchi commerciali e di servizio (registrati o meno), know-how, segreti commerciali e altri diritti di natura analoga in qualsiasi parte del mondo.
IN FORMA SCRITTA o PER ISCRITTO
Indica documenti di qualsiasi tipo, compresi i messaggi di posta elettronica e lo scambio di dati elettronici, inclusi i documenti con firma digitale semplice e qualificata con DocuSign o Adobe Sign.
DATI PERSONALI
Indica tutte le informazioni relative a una singola persona identificabile.
FORNITORE
Indica la persona fisica o giuridica che fornisce SERVIZI all’azienda Schindler committente nell’ambito di un ORDINE o di una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO sulla base di un ORDINE o di una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
ORDINE
Indica ogni singolo ordine di SERVIZI del FORNITORE effettuato dall’ACQUIRENTE, compresa la preparazione di un PRODOTTO DI LAVORO.
GRUPPO SCHINDLER
Indica Schindler Holding SA, Hergiswil, Svizzera, e le aziende controllate direttamente o indirettamente da Schindler Holding SA.
SERVIZI
Indica tutti i servizi e i PRODOTTI DI LAVORO conformemente alla DESCRIZIONE DEL SERVIZIO o all’ORDINE.
SPECIFICHE
Indica tutte le specifiche relative ai SERVIZI e ai PRODOTTI DI LAVORO così come concordate in una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO o in un ORDINE.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Indica ogni singolo ordine di SERVIZI del FORNITORE effettuato dall’ACQUIRENTE, compresa la preparazione di un PRODOTTO DI LAVORO.
CONDIZIONI GENERALI
Indica le presenti Condizioni Generali che regolano l’ordine di SERVIZI e PRODOTTI DI LAVORO.
PRODOTTO DI LAVORO
Indica tutti i piani, le strategie, i risultati, gli oggetti da fornire, i prodotti, i materiali e le informazioni e tutti i loro sviluppi e modifiche, compresi (ma non solo) tutte le costruzioni, le specifiche, le invenzioni, i miglioramenti, le idee, le tecniche, i materiali, i diagrammi di flusso, i diagrammi, le bozze, gli appunti, i codici HTML, altre creazioni e simili, protetti o meno dalla legge, preparati o creati per l’ACQUIRENTE nell’ambito di un ORDINE o di una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, comprese le loro versioni intermedie e/o parziali.
2. Fornitura personale
2.1
Se non espressamente concordato per iscritto, il FORNITORE deve fornire i SERVIZI personalmente e non può cedere la loro fornitura, in tutto o in parte, a terzisti o ad altri terzi.
2.2
Il FORNITORE è responsabile a proprie spese dell’acquisizione di tutti i permessi di soggiorno e di lavoro necessari per il proprio personale da parte delle autorità competenti. Il FORNITORE tiene indenne l’ACQUIRENTE da qualsiasi reclamo e violazione derivanti dal mancato adempimento di tali obblighi e fatti valere da terzi.
3.Collaudo
3.1
I SERVIZI del FORNITORE che includono l’obbligo di fornire i PRODOTTI DI LAVORO sono soggetti al collaudo da parte dell’ACQUIRENTE.
3.2
Con il collaudo, l’ACQUIRENTE dichiara al FORNITORE unicamente che il PRODOTTO DI LAVORO consegnato dal FORNITORE appare conforme alle SPECIFICHE sulla base di un esame limitato e sommario al momento del ricevimento del PRODOTTO DI LAVORO. IL COLLAUDO non pregiudica i diritti di garanzia dell’ACQUIRENTE in relazione a difetti o non conformità dei SERVIZI e dei PRODOTTI DI LAVORO che non avrebbero potuto essere ragionevolmente individuati in sede di collaudo.
3.3
In caso di scostamento materiale del PRODOTTO DI LAVORO dalle SPECIFICHE, l’ACQUIRENTE ha il diritto di rifiutare il collaudo senza dover sostenere alcun costo. In alternativa, in caso di lievi scostamenti dalle SPECIFICHE, il FORNITORE è tenuto, a discrezione dell’ACQUIRENTE, a correggere le non conformità senza alcun costo per l’ACQUIRENTE e a fornire nuovamente il PRODOTTO DI LAVORO all’ACQUIRENTE. Se il PRODOTTO DI LAVORO continua a differire dalle SPECIFICHE concordate, l’ACQUIRENTE ha il diritto, a sua esclusiva discrezione, di (i) recedere dall’ORDINE o dalla DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e reclamare tutti i corrispettivi pagati dall’ACQUIRENTE in relazione ad essi o (ii) richiedere una riduzione adeguata del corrispettivo.
4. Corrispettivo e fatturazione
4.1
Se un ORDINE o una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO riporta che i SERVIZI sono forniti «sulla base di tempo e materiali», il corrispettivo del FORNITORE è determinato dalla quantità di ore di lavoro e materiali utilizzati nella fornitura dei SERVIZI. I preventivi di spesa e i budget relativi alle ore di lavoro e ai corrispettivi non costituiscono un obbligo di acquisto da parte dell’ACQUIRENTE.
4.2
Se un ORDINE o una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO riporta che i SERVIZI sono forniti «sulla base di un prezzo fisso», il corrispettivo concordato rappresenta un importo forfettario fisso che copre tutti i costi, le commissioni e altre richieste legali dell’ACQUIRENTE per i SERVIZI concordati.
4.3
Di norma, tutte le spese del FORNITORE sono incluse nel suo corrispettivo. Se espressamente concordato in un ORDINE o nella DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, il FORNITORE può addebitare i costi di alloggio, viaggio e altre spese accessorie ragionevolmente sostenute dal suo personale in relazione ai SERVIZI. Le commissioni da pagare per tali spese sono fatturate dal FORNITORE al prezzo di costo dietro presentazione di ricevute esatte. Il FORNITORE deve ottenere l’autorizzazione scritta dell’ACQUIRENTE prima di effettuare spese superiori a CHF 500.-.
4.4
Il corrispettivo è espresso in CHF o nella valuta concordata per iscritto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto («IVA»). L’IVA deve essere indicata separatamente su tutte le fatture come costo aggiuntivo rigorosamente netto. Il FORNITORE è l’unico responsabile del pagamento di tutte le imposte sul reddito, sugli utili o simili o di altre tasse sul fatturato o sugli utili del FORNITORE, nonché di ritenute alla fonte, oneri salariali, contributi previdenziali o altre imposte e tasse per il personale. Imposte, dazi doganali, commissioni e tasse riscossi dall’ACQUIRENTE o attribuitigli in relazione all’adempimento del presente contratto sono pagati dal FORNITORE.
4.5
Le fatture riguardanti corrispettivi basati su tempo e materiali vanno emessi mensilmente in un secondo tempo. Le fatture devono essere dettagliate e motivate e includere schede orarie complete per registrare il tempo impiegato a fornire i SERVIZI.
4.6
Le fatture riguardanti un corrispettivo basato su prezzo fisso vanno emesse dopo la fornitura dei SERVIZI o come altrimenti concordato in un ORDINE o in una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
4.7
Se non diversamente specificato in un ORDINE o nella DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, le fatture sono esigibili e vanno pagate entro sessanta (60) giorni dalla ricezione da parte dell’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE può dedurre dagli importi dovuti al FORNITORE qualsiasi importo dovuto dal FORNITORE all’ACQUIRENTE.
5. Assicurazioni e garanzie
5.1
Il FORNITORE dichiara e garantisce all’ACQUIRENTE quanto segue per tutta la durata del rapporto commerciale.
a)
Tutti i servizi sono forniti da personale competente, formato e qualificato che utilizza pratiche consolidate e professionali in modo competente e efficiente, in conformità degli standard industriali definiti.
b)
Nell’adempimento dei suoi obblighi si attiene alle leggi vigenti.
c)
I SERVIZI che comportano l’obbligo di fornire risultati specifici, prestazioni contrattuali o altri prodotti di lavoro soddisfano le SPECIFICHE e i requisiti concordati nell’ORDINE o nella DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e sono idonei allo scopo previsto.
d)
È autorizzato a trasferire i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.
e)
I SERVIZI non violano alcun brevetto, marchio di fabbrica, diritto d’autore o altri diritti di terzi e non utilizzano alcun segreto commerciale sottratto.
g)
Il FORNITORE è il proprietario o il soggetto comunque autorizzato a utilizzare e mettere e disposizione i materiali e i metodi utilizzati in relazione alla fornitura dei SERVIZI.
5.2
Il FORNITORE è tenuto a pagare tutte le imposte e i contributi delle assicurazioni sociali in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Nel caso in cui il FORNITORE non adempia alle assicurazioni e alle garanzie di cui alla presente sezione, il FORNITORE deve prontamente porre rimedio a tali inadempienze senza alcun costo aggiuntivo per l’ACQUIRENTE, a discrezione dell’ACQUIRENTE, fornendo nuovamente i servizi o fornendo servizi aggiuntivi o adottando qualsiasi altra misura ragionevolmente necessaria per rimediare alla violazione della garanzia. Se il FORNITORE non è in grado di porre rimedio a tale violazione, l’ACQUIRENTE ha il diritto di (i) richiedere un ragionevole rimborso o una riduzione del corrispettivo in relazione ai servizi che hanno dato origine a tale violazione, e/o (ii) disdire l’ORDINE o la DESCRIZIONE DEL SERVIZIO in questione con effetto immediato e richiedere il rimborso completo di qualsiasi corrispettivo già pagato. L’ACQUIRENTE si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. Il periodo di garanzia è di dodici mesi e decorre dalla data del collaudo. Le notifiche di violazioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia e indipendentemente dal momento in cui la violazione è stata rilevata. Il collaudo di un servizio in conformità alla sezione 3 o in qualsiasi altra forma non pregiudica alcuna richiesta di garanzia.
6. Proprietà dei prodotti di lavoro
6.1
L’ACQUIRENTE è o diventa l’unico ed esclusivo proprietario di tutti i prodotti di lavoro.
6.2
Il FORNITORE è tenuto a divulgare, fornire e trasferire i prodotti di lavoro al CLIENTE in modo tempestivo e completo dopo la loro creazione.
7. Diritti di proprietà intellettuale
7.1
Tutti i DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE sul prodotto di lavoro spettano all’ACQUIRENTE e il FORNITORE autorizza e cede tali diritti esclusivamente all’ACQUIRENTE su base definitiva (di seguito «DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’ACQUIRENTE»).
7.2
Il FORNITORE deve assicurare all’ACQUIRENTE il supporto necessario, in particolare fornire e firmare tutti i documenti necessari a proteggere il prodotto di lavoro. Tale obbligo rimane in vigore in aggiunta ad altri obblighi al di là della cessazione del rapporto commerciale.
7.3
In seguito al trasferimento, l’ACQUIRENTE ha il diritto unico ed esclusivo di far valere qualsiasi pretesa in merito al prodotto di lavoro.
7.4
Qualora i DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE del FORNITORE integrati o contenuti in qualsiasi prodotto di lavoro vengano utilizzati, il FORNITORE concede all’ACQUIRENTE una licenza illimitata, non esclusiva, esente da commissioni e interamente pagata, valida in tutto il mondo per l’utilizzo e la concessione in sublicenza di tali DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE in relazione al prodotto di lavoro e per lo sviluppo e la modifica del prodotto di lavoro.
7.5
Il FORNITORE è tenuto a risarcire e tenere indenne l’ACQUIRENTE per ogni pretesa o procedimento presentato da terzi per qualsivoglia violazione effettiva o presunta di un DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (compresa l’appropriazione indebita di segreti commerciali) nei servizi o nel prodotto di lavoro (denominati nell’insieme «pretese da violazione»). Il FORNITORE deve risarcire e tenere indenne l’ACQUIRENTE per tutte le responsabilità, i costi e i danni, comprese ragionevoli spese legali, sostenute dall’ACQUIRENTE in relazione a pretese da violazione di qualsiasi tipo.
8. Riservatezza
8.1
Ciascuna parte mantiene confidenziali le INFORMAZIONI RISERVATE dell’altra parte e non le utilizza, se non per lo scopo specificamente concordato, né le divulga a terzi senza previo consenso scritto della parte che le ha divulgate, a meno che tali INFORMAZIONI RISERVATE:
a)
siano di dominio pubblico o lo diventino attraverso canali diversi dalla violazione della presente clausola oppure
b)
siano già in possesso della parte ricevente senza che sia previsto un obbligo di riservatezza o
c)
siano state ottenute da una terza parte legalmente libera di divulgarle o
d)
siano sviluppate in modo indipendente e legittimo dal destinatario o da un suo subappaltatore al di fuori del rapporto commerciale o
e)
vadano divulgate a causa di requisiti legali o per disposizione di un tribunale del rispettivo foro competente. In ogni caso la presunta parte divulgatrice è tenuta a notificare all’altra parte la divulgazione, in modo che le parti possano cercare misure di protezione adeguate.
8.2
Senza previo consenso scritto dell’ACQUIRENTE, il FORNITORE non è autorizzato a rendere pubblico in alcuna forma, attraverso il marketing o altri mezzi di comunicazione, che il FORNITORE ha stipulato un contratto con l’ACQUIRENTE o ha prestato SERVIZI per l’ACQUIRENTE, a meno che la divulgazione non sia richiesta da leggi vincolanti.
8.3
Gli obblighi derivanti dalla presente clausola rimangono in vigore per un periodo di tre (3) anni dopo la cessazione del rapporto commerciale.
9. Protezione di dati personali
9.1
Nel trattamento dei DATI PERSONALI, ciascuna parte deve rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (ad es. il regolamento (UE) 2016/679 o la legge federale svizzera sulla protezione dei dati). In assenza di una legislazione sulla protezione dei dati che soddisfi gli standard della legge federale svizzera sulla protezione dei dati, la presente legge si applica mutatis mutandis. Ciascuna parte deve imporre i relativi obblighi di protezione dei dati al proprio personale, ai mandatari, ai rappresentanti, ai consulenti, alle aziende collegate, ai terzisti e a qualsiasi terzo coinvolto.
9.2
Ciascuna parte deve garantire che i dati personali dell’altra parte, ottenuti dall’altra parte o a cui ha accesso, siano utilizzati e trattati in modo equo e legale. Ciascuna parte deve aver implementato misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere tutti i dati personali da essa memorizzati o elaborati dall’accesso e dall’elaborazione non autorizzati o illegali e dalla perdita o dalla distruzione accidentale.
9.3
Il FORNITORE conferma e garantisce che trasferirà i DATI PERSONALI solo a Paesi terzi con misure di protezione adeguate e che il trattamento dei DATI PERSONALI non sarà subappaltato o altrimenti delegato senza il previo consenso scritto dell’ACQUIRENTE.
10. Qualità
Se non diversamente concordato, il FORNITORE è tenuto, su richiesta dell’ACQUIRENTE, a fornire la prova dell’efficacia del proprio sistema di gestione della qualità in conformità alla norma ISO 9001 o di un sistema di gestione della qualità equivalente, inviando registrazioni sulla qualità o altri documenti.
11. Direttiva sugli acquisti responsabili
11.1
Il FORNITORE è tenuto, nei suoi rapporti con l’ACQUIRENTE e con le aziende Schindler, a rispettare la direttiva sugli acquisti responsabili dell’ACQUIRENTE, così come aggiornata di volta in volta a esclusiva discrezione dell’ACQUIRENTE. La direttiva sugli acquisti responsabili può essere consultata al seguente link: https://group.schindler.com/rs.... Inoltre, il FORNITORE deve rispettare tutte le norme, le leggi, i regolamenti e gli standard applicabili in materia di corruzione, antitrust, non discriminazione ecc.
11.2
Il FORNITORE deve imporre gli obblighi di cui all’articolo 11.1 anche ai propri subfornitori e terzisti e fornire al riguardo prove adeguate su richiesta dell’ACQUIRENTE.
12. Durata e conclusione
12.1
Le presenti CONDIZIONI GENERALI entrano in vigore con la firma di entrambe le parti o con un rimando in un ORDINE o in una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e rimangono in vigore per un periodo di tempo indefinito.
12.2
Gli ORDINI o LE DESCRIZIONI DEL SERVIZIO, se non diversamente concordato tra le parti, (i) sono stipulati per un periodo di tempo indefinito, per cui il FORNITORE ha il diritto di rescinderli per motivi di funzionalità con un preavviso di tre (3) mesi o (ii) sono stipulati per un periodo di tempo determinato o (iii) se i servizi contengono l’obbligo di fornire determinati risultati o altri prodotti di lavoro, sono stipulati per un periodo di tempo limitato fino al momento in cui sono ultimati.
12.3
L’ACQUIRENTE ha il diritto di annullare qualsiasi ORDINE o DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, in tutto o in parte, a sua discrezione e in qualsiasi momento, con effetto immediato, dietro pagamento di tutti i costi sostenuti dal FORNITORE fino a quel momento. In questo caso il FORNITORE deve fornire e trasferire immediatamente tutti i PRODOTTI DI LAVORO disponibili, indipendentemente dal grado di completamento, che diventano così di proprietà dell’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE non è responsabile di alcun danno, compresa la perdita di utili previsti.
12.4
Ciascuna delle parti può disdire un ORDINE o una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO mediante comunicazione scritta con effetto immediato se l’altra parte viola in modo sostanziale il contratto e tale violazione non viene sanata entro quindici (15) giorni dalla comunicazione scritta che menziona i dettagli della violazione.
12.5
Ciascuna delle parti può disdire un ORDINE o una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO per iscritto se l’altra parte cessa di svolgere la propria attività, diventa o viene dichiarata insolvente, presenta un’istanza di esonero ai sensi di qualsiasi legge sul fallimento o se tale istanza viene presentata contro l’altra parte, o se una delle parti si vede assegnare un curatore fallimentare, un responsabile, un amministratore o un curatore fallimentare amministrativo o un funzionario analogo nominato in relazione a una parte delle sue immobilizzazioni o attività, stipula un accordo o un’intesa con i suoi creditori o adotta una misura simile in seguito a un debito o una misura simile viene adottata a suo favore o viene emessa una disposizione o una decisione riguardante il suo scioglimento o liquidazione o viene introdotta una misura o avviato un procedimento simile in qualsiasi foro competente da o contro di essa.
12.6
In caso di disdetta di un ORDINE o di una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO per qualsivoglia motivo, il FORNITORE deve fornire incondizionatamente tutti i prodotti di lavoro, le informazioni riservate e altri documenti e dati relativi alla fornitura dei servizi o copie degli stessi alla prima richiesta scritta dell’ACQUIRENTE.
12.7
Gli obblighi del FORNITORE ai sensi delle clausole 5, 7, 8, 9 e 15 sussistono anche dopo la risoluzione e la scadenza delle presenti CONDIZIONI GENERALI o del rapporto commerciale.
13. Trasferimento
Il FORNITORE non può trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti da un ORDINE o da una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO senza previo consenso scritto dell’ACQUIRENTE.
14. Varie
14.1
Se una disposizione o una parte di essa contenuta nel presente documento è ritenuta non valida o inapplicabile da un tribunale o da un’autorità competente, tale disposizione o parte di essa è considerata nulla e non valida. Le parti rimanenti restano pienamente valide e mantengono il loro effetto. Se necessario, le parti devono sostituire qualsiasi disposizione non valida o non applicabile con una disposizione valida e applicabile con conseguenze finanziarie analoghe, a condizione che il contenuto delle presenti Condizioni generali non venga modificato in modo sostanziale.
14.2
Un eventuale ritardo o omissione da parte dell’ACQUIRENTE nel far valere diritti o rimedi legali ai sensi di un ORDINE o di una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e delle presenti CONDIZIONI GENERALI non va considerato una rinuncia a tali diritti, e tutti i diritti e rimedi legali dell’ACQUIRENTE qui previsti sono cumulativi, paralleli e si aggiungono ad altri diritti e rimedi legali disponibili secondo il diritto e l’equità.
14.3
Senza pregiudizio dei loro altri diritti, l’ACQUIRENTE e le sue aziende collegate si riservano di dedurre in buona fede, da qualsiasi pagamento dovuto al FORNITORE o a una delle sue aziende collegate in relazione a un ORDINE o a una DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, l’importo di conti di contropartita e/o di altri crediti che l’ACQUIRENTE o una delle sue aziende collegate possono avere nei confronti del FORNITORE o di una delle sue aziende collegate in relazione a questo accordo.
14.4
Le presenti CONDIZIONI GENERALI, unitamente all’ORDINE o alla DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, costituiscono l’accordo completo ed esclusivo tra le parti.
15. Diritto vigente e foro competente
15.1
Le presenti CONDIZIONI GENERALI sottostanno per tutti gli aspetti contrattuali, comprese validità, interpretazione ed esecuzione, esclusivamente alla legislazione svizzera, ma senza tenere conto delle disposizioni in materia di diritto di collisione e a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci di 1980 («Convenzione di Vienna sulle vendite»).
15.2
Le parti si assoggettano all’esclusiva giurisdizione dei tribunali di Ebikon, in Svizzera, in merito a qualsiasi controversia derivante da o in relazione alle presenti CONDIZIONI GENERALI, compresa la loro validità, invalidità, inadempienza o risoluzione.